Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri in questione connesso alla pandemia del CO- VID 19, ha effetti importanti anche sul settore sportivo ma non solo per i suoi aspetti pratici come ad esempio l’erogazione di un compenso risarcitorio di € 600 previsto dall’art. 96 per i lavoratori sportivi, o l’estensione della cassa integrazione alle SSD e ASD con meno di 5 dipendenti per 9 settimane, ma per gli importanti effetti sulla definitiva interpretazione giuridica dei contratti specifici
al settore.
Forse tale effetto particolare è sfuggito ad una prima lettura del provvedimento data la estrema urgenza e contingenza del suo studio e la prioritaria tendenza alla sua esecuzione per l’evidente stato di necessità che ne ha giustificato l’emissione e orientato la prima applicazione.
Tuttavia è proprio su tale aspetto che voglio soffermarmi in ragione del valore che la previsione assume nel contesto della interpretazione dottrinaria dei contratti sportivi ed alla luce del percorso interpretativo che è maturato sull’argomento nell’ultimo decennio.
Infatti già in occasione del convegno rapporti di lavoro in ambito sportivo organizzato da me come responsabile della sessione con La scuola dello Sport CONI Umbria il 17 maggio 2013 presso la confindustria umbra, ho sostenuto che i contratti sportivi rappresentavano l’articolazione contrattuale di un particolare regime agevolato pensato dal legislatore per un settore – quello sportivo – che nella sua consistenza maggioritaria cioè quella del dilettantismo, era assolutamente privo di connotazione a forte redditività e invece si caratterizzava per la prevalente fondante base volontaristica e che quindi ben a ragione andava sostenuto con l’esenzione previdenziale e assicurativa, oltre che fiscale.
Tale caratteristica aveva avuto il merito innegabile e di rilevante valore giuridico da riconoscere a questi contratti, di aver fatto emergere il complesso dei rapporti di lavoro sportivi all’evidenza e regolarità, in definitiva alla dignità sociale senza ignorare l’endemica carenza di risorse economiche proprie del settore sportivo dilettantistico e di diffusione dello sport di base.
La giustificazione di questo rilevante beneficio concesso dallo Stato e dal suo sistema di vigilanza sul lavoro, stava nella considerazione implicita in quel momento, del riconoscimento della funzione sociale dell’attività svolta dalle numerose società e associazioni sportive sparse sul territorio alle quali era stato di fatto delegato il compito della promozione e organizzazione del servizio sportivo in Italia.
Nel nostro paese infatti non lo Stato, né la scuola o l’università, né altre agenzie pubbliche erano state incaricate di un tale servizio, che di fatto dal dopoguerra in poi era stato svolto per autonoma candidatura proprio dall’associazionismo sportivo territoriale. Solo parzialmente e tramite non con fondi pubblici, ma con i proventi di un gioco-scommessa di proprietà del CONI e autorizzato dal ministero delle finanze – il totocalcio – , questo cospicuo mondo di volontari veniva finanziato dal CONI stesso tramite le federazioni sportive a lui affiliate che a loro volta avevano accolto al proprio interno in base alle varie specialità sportive, il rilevante numero di SSD e ASD italiane. Dal 2000 con il tramonto del successo economico del totocalcio e la conseguente crisi finanziaria del CONI, lo Stato ha iniziato a finanziare lo sport attraverso l’erogazione al CONI e l’acquisizione del suo patrimonio con CONI & Servizi SpA e poi recentemente con Sport & Salute . Ma nel contempo dal 2000 le federazioni hanno cambiato natura giuridica sono state privatizzate ed hanno svolto sempre più completamente ed in via esclusiva dato anche il forte ridimensionamento degli enti di promozione sportiva divenuti orfani del sostegno partitico con la crisi del finanziamento dei partiti politici dal 1994 in poi, il ruolo di gestori ed erogatori del servizio sport ma sempre attraverso il così detto modello italiano, cioè attraverso le società e associazioni sportive del territorio.
Qual’è quindi alla luce di queste premesse storico-sociali, il contributo che proviene dal DPCM del marzo 2020 alla qualificazione giuridica dei contratti sportivi? La previsione in un testo legislativo quale il DPCM n° 18 in questione appunto, dell’estensione di un beneficio economico straordinario ad una serie di rapporti di lavoro fra i quali viene incluso espressamente il contratto sportivo accanto a quelli già previsti dall’art. 67 1 comma lett. M TUIR e quindi già in possesso di una genesi legislativa, accredita definitivamente ed espressamente questa categoria contrattuale del valore della legalità a tutti gli effetti.
Viene però anche confermata la fondatezza scientifica della interpretazione in molti casi accreditata in sede giudiziale e accademica, anticipata almeno fin dal 2013 dal sottoscritto e da altri operatori del settore prima di questa esplicita recentissima ammissione.
Prof. Avv. Mario Provvidenza
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