Sono recentissime le sentenze dei Tribunali Sportivi su casi delicati e comunque piene di consistenti conseguenze sia sportive che economico-commerciali. 

Ci riferiamo alla sentenza del TAS di Losanna che ha sanzionato il Milan confermando però la sua partecipazione alla Europa League , e a quella del Tribunale Federale Naziona- le FIGC che ha sanzionato il Parma confermando però la permanenza in serie A; entrambe quindi hanno la particolarità di aver statuito il rispetto delle norme impositive vigenti senza però compromettere il risultato sportivo ottenuto sul campo. 

La valutazione che ne deriva che vogliamo sottolineare e che discende a nostro avviso dalla particolare qualità di tali Organi Giudicanti come Tribunali Speciali cioè di Collegi di Giustizia specializzati però nel particolare e specifico settore di attività che viene loro assegnato, è quella di una loro sostanziale efficacia: le decisioni oltre che assolutamente tempestive sembrano unanimemente essere state accolte senza particolari critiche sia perché di fatto hanno entrambe riaffermato la effettiva cogenza cioè il rispetto delle norme regolamentari individuate come violate nelle rispettive indagini preliminari al giudizio, sia perché risultano coerenti e rispettose del risultato sportivo acquisito sul campo e non diretta conseguenza della violazione accertata. 

Analizziamole sinteticamente. La prima consegue all’analisi contabile e finanziaria su bilanci della società sportiva che comunque risultano poi attualmente in linea con le regole del c.d. fair play finanziario: in definitiva la violazione è stata accertata per periodi pregressi, la situazione è verificata come sanata nella fase attuale. Quindi nessuna relazione con l’attività agonistica sul campo. 

La sentenza non ha comportato una sanzione eminentemente sportiva quale l’eventuale esclusione dalla partecipazione alla competizione Europa League effettivamente conquistata per risultato sportivo: ma si applica il principio violazione finanziaria – sanzione finanziaria. 

L’effetto è quello di confermare la vincolatività delle norme sul fair play finanziario nel calcio professionistico senza comportare però effetti collaterali gravi e rilevanti anche sullo svolgimento dei campionati nei quali vengono confermate le risultanze degli incontri calcistici. 

La seconda consegue alla verifica del comportamento assolutamente inadeguato di un calciatore tendente in astratto a indirizzare il risultato della competizione sportiva, senza al- cuna prova che l’effetto si sia però realizzato. Anche in questo caso l’eventuale sanzione del tentativo personale comminata invece alla società sportiva e per di più in termini di modifica del risultato sportivo, avrebbe determinato effetti diretti e stravolgenti sull’attività sportiva stessa in assenza di responsabilità concrete ed effettive del sodalizio e/o dei suoi giocatori. 

Insomma entrambe le sentenze sembrano aver rispettato sia l’obiettivo del rispetto delle norme, sia della proporzione e congruità della sanzione comminata ottenendo l’effetto della sostanziale tutela della legalità e regolarità del risultato sportivo ottenuto nella competizione agonistica. Per questo ci sentiamo di commentare positivamente tali decisioni che sembrano confermare nel caso specifico la efficacia dei Tribunali Speciali ovvero delle Sezioni specializzate nei Tribunali in genere. 

Da questi casi specifici potrebbe conseguire la considerazione di opportunità che certe materie specifiche assegnate alla competenza giurisdizionale dei Tribunali Ordinari, forse sarebbero meglio affidate in presenza di Tribunali o di semplici Sezioni comunque specializzate, penso ai casi di diritto di famiglia, separazioni, divorzi, filiazioni, solo in parte di competenza di un Tribunale specializzato quale quello Dei Minori, ma che per tante e forse troppe controversie sono trattate comunemente da Giudici e Collegi competenti allo stesso titolo per vertenze condominiali, sinistri stradali, o risarcimenti danni. 

Tale tipo di organizzazione per competenze potrebbe certo meglio garantire l’affermazione di entrambe le finalità socio-giudiziarie : il rispetto delle norme, e la tutela delle attività sociali ed umane regolate dalle norme stesse, attività che troppe volte vengono invece trascurate nella loro tutela proprio per la carenza di specializzazione dei giudici riferita agli aspetti socio- culturali specifici della materia affidata loro. 

Non basta quindi una competenza normativo-giuridica, ma la perfetta integrazione tra apparato normativo e contesto socio-culturale di riferimento. In questi casi analizzati propri del contesto sportivo, le due finalità oggetto delle decisioni possono dirsi assolutamente realizzate.

Prof. Avv. Mario Provvidenza