LA REVISIONE DEL GIUDIZIO SPORTIVO AL TAS – TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE DELLO SPORT.
IL CASO Sun Yang.

Il 15 gennaio 2021 la Corte suprema svizzera ha pubblicato le motivazioni con le quali ha annullato la squalifica comminata al nuotatore cinese Sun Yang condannato dal TAS di Losanna con decisione del 28.02.2020 a 8 anni di squalifica a causa di doping, perché un giudice della corte – in particolare l’italiano Franco Frattini – aveva in precedenza espresso evidenti pregiudizi anti-cinesi avendo criticato su un post nei social ( twitter) la pratica di utilizzare i cani come cibo .

Dalla motivazione si comprende che la Corte con la decisione del 24.12.2020 ha ritenuto dovuto e opportuno che Frattini si fosse astenuto dalla partecipazione al Collegio giudicante in quanto aveva utilizzato espressioni fortemente critiche anche rispetto alla generalità dei cittadini cinesi per la loro abitudine di macellare e consumare la carne di cane in una festa popolare . Tale comportamento è stato considerato sufficiente a configurare il dubbio di imparzialità sull’arbitro ed a giustificare l’annullamento della decisione alla quale aveva contribuito ed a rinviare la definizione del caso all’esito di un nuovo processo assegnato ad un’altra sezione senza il Giudice Frattini.

I fatti riguardavano alcuni tweet pubblicati da Frattini nel 2018 e 2019 con un intento di protezione degli animali che però sono stati considerati dalla Corte svizzera destinataria dell’appello proposto nel maggio 2020 dall’atleta squalificato, espressi non con la moderazione propria di un giudice, ma troppo violenti e verbalmente aggressivi e quindi problematici per essere considerati legittima espressione di un proprio libero punto di vista per niente condizionante le future decisioni di un membro del collegio giudicante.

Al contrario la decisione di annullamento è proprio conseguente alla considerazione che oggettivamente il giudice in questione avrebbe potuto essere percepito non imparziale da un qualsiasi cittadino cinese .
Pertanto la decisione appare assolutamente interessante e degna di approfondimento proprio sulla base di tali motivazioni che affermano in modo palese come sia stata considerata irrinunciabile l’apparente imparzialità del giudice. E’ infatti altrettanto evidente che la sentenza non esprime alcun giudizio personale sul magistrato in particolare o in generale, ma solo sulla percezione pubblica o sociale – quindi della generalità dei lettori medi – delle sue espressioni analizzate.
Riesaminiamo i fatti e la loro cronologia altrettanto importante.

Nel 2018 e nel 2019 nel social twitter Franco Frattini esprime suoi pensieri critici verso la pratica cinese di macellare e consumare carne di cane in occasione di alcune feste popolari locali; in essi non c’è alcun riferimento al nuotatore Sun Yang né allo sport ma solo un intento di protezione degli animali.
Nel febbraio 2020 il campione cinese Sun Yang sotto processo presso il TAS di Losanna viene squalificato per doping per un periodo di anni 8, nel collegio giudicante c’è anche Frattini tra l’altro in funzione di Presidente.
I legali del condannato subito dopo recuperano i tweet di Frattini e ricorrono all’Alta Corte Svizzera per ottenere l’annullamento della sentenza che viene effettivamente pronunciato il 24.12.2020 con pubblicazione delle motivazioni il 15.01.2021.
In sostanza si è potuto utilizzare una manifestazione di pensiero espressa da un giudice in un ambito diverso e del tutto disconnesso dalla sua funzione professionale e da qualsiasi elemento di contatto con le parti processuali, per far emergere una evidentemente episodica posizione socio-culturale dello stesso dalla quale però derivare una valutazione o una presunzione del suo approccio culturale in via generale, tanto da farlo valere come atteggiamento certamente, aprioristicamente e in modo assoluto critico nei confronti di una etnia.

Insomma si è affermata la potenziale presenza di una radice emarginante e quasi razzistica comunque critica in via generale, nel pensiero di un giudice tale che la stessa potesse comprometterne l’apparenza di imparzialità, ritenuta quindi irrinunciabile per la validità delle sentenze alle quali avesse concorso.

Nel nostro ordinamento esiste una tale possibilità ?
Dobbiamo riferirci all’istituto della ricusazione del giudice che però si applica in ambito civile, ai soli casi in cui al medesimo era fatto obbligo di astensione : quindi nelle ipotesi di cui all’art. 51 cpc . La fattispecie è quindi molto circoscritta nel processo italiano e le ipotesi di effettiva sostituibilità di un giudice precostituito, molto rare. Inoltre i casi di obbligo di astensione riguardano tutti l’esistenza di relazioni personali, interessi diretti, commensalità, inimicizia grave nei confronti di una parte processuale ovvero se sussistono precedenti rapporti professionali, funzioni giudiziarie ( di giudice, testimone, curatore, amministratore di sostegno, arbitro o CTU ) o amministrative ( di agente, procuratore, datore di lavoro, amministratore) con una parte o nella causa.

L’episodio in questione pertanto in Italia non avrebbe potuto giustificare la ricusazione del giudice Frattini e mai l’annullamento della sentenza.
Invece in Svizzera si è andati oltre in quanto non solo questo è successo ma è avvenuto per una circostanza e un atteggiamento del tutto slegato da un qualsiasi tipo di rapporto del giudice con la parte o il processo.
La censura in cui è incappato Frattini inoltre è di tipo genericamente ideologico cioè assume aspetti ampi pur nella specificità : è stata qualificata come un atteggiamento di protezione degli animali e di critica complessiva di una intera etnia, cosa che se per il primo lato può assumere valori positivi, appare invece molto negativa e offensiva nella seconda accezione.
Se da un lato sembra sottintendere una considerazione della funzione giudiziaria come totalmente imparziale e assolutamente al di sopra di ogni sospetto, dall’altro può apparire eccessivamente limitante e comprimente la sfera di espressione socio-culturale del giudice che anche nelle semplici motivazioni delle sue sentenze, deve fare attenzione a rimanere costantemente oggettivo e astratto per non dover subire in futuro emendamenti o sostituzioni.

Restiamo ammirati da tanto rigore e plaudiamo ad un codice così tanto vincolante per la deontologia dei magistrati, ma ci aspettiamo anche la puntuale coerenza statistica delle decisioni della Corte Suprema Svizzera sia precedenti che successive, proprio per escludere che quella commentata rappresenti una episodica eccezione tanto per favorire un atleta molto discusso e forse protetto.