Il primo segnale era arrivato l’ 11 marzo 2026 quando il comunicato del presidente informava e interpretava il parere n°33/2025 espresso sugli affidamenti diretti degli impianti sportivi previsto dall’art. 5 dlgs 38/2021 della riforma dello sport : quel metodo doveva considerarsi un’eccezione rigorosamente circoscritta e non più una modalità ordinaria.
L’effetto di questa comunicazione era rimasto modesto e circoscritto forse per un ritardo di informazione sia da parte dei Comuni, sia a maggior ragione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche in genere i soggetti più coinvolti nel settore.
Dopo 10 giorni però ne ha fatto eco la pubblicazione in data 21 marzo 2026 di una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 5 febbraio 2026 che contiene la dichiarazione di disapplicazione anche nelle procedure già avviate , del diritto di prelazione del c.d. promotore in un project financing.
Analizzando parallelamente i due contributi interpretativi rileviamo dal lato dell’ANAC l’intento preliminare di ritenere l’art. 5 della riforma sport parte del codice dei contratti pubblici e quindi di abbandonare la considerazione di agevolazione di questa norma.
Da questa premessa consegue per l’Autorità che l’affidamento diretto può solo considerarsi una deroga nella procedura di evidenza pubblica ove insiste l’obbligo a motivare puntualmente l’interesse pubblico, la tracciabilità e la trasparenza dell’iter anche di fronte a ASD e SSD senza fine di lucro che devono ormai considerarsi operatori economici a tutti gli effetti.
In quanto eccezione, l’affidamento diretto rimarrebbe soluzione residuale in presenza di una ristrettissima casistica: impianto da riqualificare, unica proposta pervenuta, progetto economico-finanziario corredato da finalità sociali e valore sottosoglia. Inoltre si precisa espressamente nel chiarimento che tali requisiti devono sussistere anche nei casi di concessioni di gestioni gratuite – cioé senza oneri per la PA – e con l’applicazione di tutte le regole di parità di trattamento e non discriminazione e di concorrenza.
Per la Corte di giustizia UE affermando che il diritto di prelazione del promotore del project financing è incompatibile con i principi di concorrenza e trasparenza, si vieta la possibilità di adeguare l’offerta e aggiudicarsi la concessione interrompendo così il partnenariato tra pubblico e privato nella gestione sportiva.
Clausole di questo tipo per la corte di giustizia devono essere bandite dalle procedure e dai contratti di p.f. e se presenti in procedure avviate e non concluse , devono essere disapplicate dai Comuni.
L’effetto che si compone a nostro avviso da queste due pronunce è il definitivo abbandono del project financing come strumento fin qui tra i più utilizzati per favorire il recupero e l’affidamento di gestione degli impianti sportivi con in tutti i casi il restringimento rilevante delle possibilità degli affidamenti diretti alle cooperative , asd e ssd dilettantistiche.
La maggiore conseguenza riguarderà certamente gli impianti medio-piccoli, quelli rionali , periferici e degli oratori con margini di economicità e di equilibrio modesti o piuttosto bassi se non inesistenti ma con interesse sociale importante .
La gara pubblica rimane la via maestra per gli enti locali e gli enti pubblici proprietari di impianti sportivi con esigenze di tempi lunghi e procedure strutturate indirizzate non più agli operatori sportivi tradizionali ma a strutture con capacità operative, organizzative e progettuali professionali solide pronte a imporsi nel confronto nel mercato aperto .
Le federazioni sportive hanno da tempo ridotto l’interesse per il piccolo impianto monouso, valutando esclusivamente soluzioni polisportive e anche funzionali agli eventi e gli enti pubblici hanno da altrettanto tempo escluso dalle loro funzioni quelle di recuperare e gestire direttamente i servizi sportivi , tutto converge così nell’inevitabile ulteriore rallentamento se non nell’abbandono della valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo.
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