Il sottile filo rosso che lega Perugia calcio – Lecco – FIGC e dimissioni del CT  Mancini

Analisi combinata della sentenza TAR lazio Sez. 1^ ter del 3 agosto 2023

 

L’estate calcistica italiana del 2023 accesa dalle notizie in primo piano dei grandi ingaggi arabi, dai complessi trasferimenti dei cannonieri sempre più introvabili, dalle prestazioni del calcio femminile nel campionato  mondiale, si è solo superficialmente occupata dell’epilogo del campionato di serie B e delle complesse fasi dei playout e delle conseguenti procedure di iscrizione .

Così è passata in secondo piano e certamente nell’ombra dell’informazione la diatriba giudiziaria che coinvolge AC Perugia e Lecco Calcio per la partecipazione alla serie B 2023/24.

Il contenzioso ancora pendente presso la giustizia amministrativa ha prodotto ad oggi la sentenza di primo grado del TAR Lazio Sez. 1^ ter del 3 agosto , che con molta attenzione e corretta applicazione dei principi del diritto amministrativo che deve regolare gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti anche in modo confliggente fra loro, ha risolto provvisoriamente in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato in grado di appello previsto per il prossimo 29 agosto, la questione riammettendo il Lecco neo promosso in B in danno del Perugia retrocesso dalla B.

La sentenza ha quindi ribaltato la decisione del Consiglio di Garanzia del CONI che invece attenendosi strettamente all’applicazione delle norme federali che fissavano un termine perentorio per il perfezionamento delle pratiche di iscrizione al campionato di serie B , aveva preso atto del ritardo commesso dal Lecco per la produzione della documentazione richiesta e riammesso il Perugia al suo posto in qualità di squadra retrocessa.

La sentenza contrariamente alla più diffusa interpretazione recepita, non dichiara superato il principio dell’invalicabilità dei termini perentori , ma in realtà lo conferma individuando però l’obbligo di rispettare che la consistenza del termine sia la medesima per tutti i soggetti nella medesima situazione. Di fatto il TAR riaffermando il principio base del proprio ordinamento della parità di condizioni tra soggetti tutelabili , ha correttamente individuato che fosse proprio la FIGC ad aver prodotto il conflitto tra propri associati ( le varie società sportive coinvolte) non stabilendo conseguentemente alla deliberata modifica del calendario di svolgimento delle partite dei playoff di serie C , il necessario prolungamento del termine perentorio previsto per il perfezionamento delle iscrizioni,  restato invece  invariato. La Corte amministrativa ha infatti a garanzia proprio della par condicio dei soggetti in causa, analizzato lo storico della cronologia dei termini perentori di iscrizione fissati dalla FIGC rilevando che la consistenza del termine previsto negli ultimi anni era sempre di 9 giorni.

Questo termine era stato compresso a solo 3 giorni dopo lo svolgimento delle partite dei playoff di C a causa dei rinvii deliberati sul calendario originario.

Il TAR sempre proprio a garanzia della par condicio, ha anche considerato se il ritardo nell’adempimento a carico del Lecco fosse stato eseguito entro il termine dei 9 giorni individuato come consistenza storica del periodo concesso alle società sportive per i perfezionamenti delle iscrizioni : e lo era !

Pertanto l’effetto non poteva che essere la riammissione del Lecco in B a scapito della retrocessa Perugia in riforma del deliberato del Consiglio di garanzia del CONI.

Ma ancora emerge il distonico comportamento della FIGC che dopo aver determinato col proprio comportamento impreciso e omissivo il problema sui playoff di serie C con effetti sulla formazione delle iscrizioni alla serie B, si avventura nella costituzione in sede giudiziaria contro la decisione del Collegio di garanzia CONI cioè adisce la giustizia ordinaria contro il deliberato della giustizia sportiva !

Fin qui la descrizione degli eventi anche giudiziari e amministrativo-gestionali che regolano lo svolgimento dei campionati sportivi in questione ( serie B e C italiani anno 2022/23) .

Ma dov’è il sottile fil – rouge che dovrebbe collegare questi eventi apparentemente lontanissimi alla deflagrante notizia delle imprevedibili agostane dimissioni dell’amato CT della nazionale di calcio Mancini ?

Proprio nella presenza del silenzio assordante come tale non rilevata da nessun organo di stampa nella sua effettiva e pesante consistenza , della critica alla FIGC e per essa al suo presidente Gravina.

In entrambe le circostanze – contenzioso sui partecipanti alla serie B 2023/24 e azione del CT della nazionale maggiore di calcio – viene espresso un severo giudizio tecnico-organizzativo sulla FIGC .

Nel primo caso è palesemente il TAR un organo assolutamente esterno, non politico e quindi totalmente accreditato di oggettività e terzietà , a individuare nella Federazione competente (!) il soggetto responsabile del palese disservizio che ha posto in contrasto due società sportive, due presidenti e anche due tifoserie con le eclatanti conseguenze che si possono immaginare, e infine ha fortemente danneggiato entrambe  .

Nel secondo caso è, con il solito bon-ton e la consueta eleganza, proprio Roberto Mancini dopo un cortese silenzio ad aver precisato l’origine dalla causa del proprio gesto : la mancata sintonia col Presidente Gravina.

Stranamente , ma a posteriori poi si constata che gli elementi anche di un complesso puzzle si ricompongono, era stato solo il Presidente del Perugia a esprimere nelle sedi ufficiali una certa critica al Presidente federale e ora attraverso il caso ancora pendente “AC Perugia – Lecco calcio”,  solo dopo l’affaire Mancini-Nazionale emerge un tratto continuo che corre ancora verso il presidente Gravina.

Lo sport è un ambiente dove necessariamente si appalesano più che altrove i legami tra attività operativa e azione organizzativa e gestionale: questi elementi sono essenziali e decisivi entrambi ma nello sport appare in maniera più evidente che un risultato agonistico ottenuto sul campo è frutto anche almeno in medesima parte della componente progettuale e organizzativo-dirigenziale.

Del resto commentando il contrasto Perugia- Lecco di oggi non si è ricordato cosa ha dovuto fare proprio il Perugia per confermare la propria ammissione in serie A nel campionato 1975/76: non indicare un idoneo campo per disputare le partite della categoria, ma addirittura costruirlo di sana pianta nell’intervallo tra la promozione e l’avvio del campionato !

Anche in quella circostanza si dimostrò come un risultato storico, la prima promozione in serie A della squadra del Perugia, non sarebbe stato raggiunto senza l’apporto organizzativo-gestionale dei dirigenti della squadra che riuscirono in una impresa altrettanto storica di quella eminentemente sportiva della vittoria del campionato di serie B quale la costruzione in solo tre mesi fra progettazione e realizzazione, di uno stadio.

Il corretto e puntuale sviluppo delle vaie fasi di una competizione sportiva sono il primo impegno che il dirigente sportivo deve assicurare e ancora la serenità ed il clima che viene diffuso dai dirigenti nello svolgimento delle manifestazioni concorre in modo determinante al successo finale in esse.

Forse al di là di come sarà l’epilogo di questa vicenda processuale agostana i cui eventuali meriti andrebbero attribuiti questa volta solo a Santopadre, proprio approfondendo il caso solo apparentemente imprevedibile delle dimissioni di Roberto Mancini e valutando anche quelle della CT del calcio femminile Milena Bertolini, si dovrebbe affrontare una seria riflessione sulla gestione della FIGC  anche da parte degli altri dirigenti delle squadre di serie A e B.

 

Mario Provvidenza