Con il D.L. del 23 ottobre 2024 il governo Italiano ha voluto rivedere l’elenco dei Paesi cd sicuri al fine di rendere lo schema normativo Italiano in tema di immigrazione in linea con la Sentenza Corte UE del 4/X/24 ( proc. C-406-22) e di poter finalmente utilizzare pienamente l’accordo Italia /Albania del 6/11/2023 il tutto in linea con l’intento di combattere più seriamente il fenomeno dell’immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani.

Come noto l’argomento ruota intorno al problema sollevato da alcuni procedimenti giudiziari che invece hanno contestato proprio la corretta applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia europea ed imposto il rientro in Italia dei soggetti in precedenza soccorsi in mare dalla Marina Militare italiana e trasferiti in Albania.

Precisiamo che i fatti accaduti fin qui collegati a queste vicende di applicazione dell’accordo Italia – Albania del 2023, sono tutti riferiti al medesimo argomento e cioé il controllo della immigrazione clandestina ai fini dei respingimenti verso i paesi di provenienza, controllo al quale possano applicarsi o la procedura ordinaria (con termini di permanenza in Italia più lunghi) o quella semplificata (con termini e modalità più brevi e sommarie).

Pertanto restando di fatto nel medesimo ambito procedurale, i termini effettivi del contendere non troveranno alcuna soluzione rispetto al tema della declinazione di paese sicuro e della gerarchia delle fonti giuridiche , tema che resterà comunque definito dalla supremazia della fonte comunitaria rispetto a quella nazionale.

Il che renderà del tutto inutile il rimedio approntato dal Governo proprio perché inefficace al superamento del problema giuridico sollevato in sede giudiziaria.

Diverso effetto si produrrebbe se invece si cambiasse strategia e sopratutto obiettivo : non intervenire su parte del procedimento applicabile al controllo , ma invece considerare il sito realizzato in esecuzione dell’accordo Italia / Albania, come area albanese di provvisoria extraterritorialità sotto la giurisdizione italiana e tramite questo consentire lo sbarco diretto in Albania al pari dello sbarco in Italia e con l’applicazione della procedura ordinaria di controllo dell’immigrazione clandestina : spostare quindi il focus giuridico proprio sull’effettivo problema del sovraffollamento dei siti di permanenza presenti a Lampedusa, e in altri luoghi italiani e tralasciare lo strumento per la compressione dei termini di durata dei procedimenti di controllo ai fini del respingimento.

Questa strategia impedirebbe di decretare il rientro immediato in Italia dei profughi eventualmente trasportati nel centro Italiano in Albania, fermo restando che in caso che il controllo determinasse l’impossibilità del respingimento, il profugo si vedrà applicato nei tempi ordinari il regime previsto dalla normativa internazionale con paese di primo approdo Italia anche se effettivamente presente al momento in Albania.

In definitiva si suggerisce di verificare e integrare eventualmente se necessario, gli accordi Italia / Albania anziché intervenire con atti legislativi forse inefficaci alla soluzione del reale e grave problema che giustamente il Governo ha posto in primo piano : combattere finalmente in modo serio l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani .

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