Dlgs 120/2023 correttivo del dlgs 36/2021 per i contratti di lavoro sportivo
e attivazione del RASI
Con la pubblicazione delle indicazioni INPS avvenuta il 31 ottobre scorso, sono diventati possibili gli adempimenti previsti dal pacchetto normativo della riforma previdenziale del lavoro sportivo e si è poi attivata da parte del Dipartimento dello sport la gestione contributiva del RASI registro delle attività sportive italiane dilettantistiche dal 1° novembre.
Le due circostanze impongono una riflessione anche operativa discendente però sia dalla norma esplicita che dalla interpretazione che proviene dai vari operatori.
In particolare il servizio centrale ispettivo del lavoro ha affermato la perfetta equivalenza tra RASI e centro per l’impiego giudicando conseguentemente alternativi gli effetti di comunicazione agli stessi.
Tuttavia spiace verificare che mentre l’accesso al RASI è una dotazione aperta e fruibile dagli operatori sportivi anche senza particolari competenze, quello al centro per l’impiego ed al LUL libro unico del lavoro è strutturato per un soggetto dotato di una formazione tecnica più complessa e professionale.
La norma introdotta che ha definito l’esordio nei dilettanti degli adempimenti in materia di lavoro, ha però escluso i contratti di collaborazione amministrativo-gestionale dal sistema destinato ai contratti di lavoro sportivo per due ordini di motivi :
– il primo perché tali soggetti non rientravano tra i tesserati (tesserabili) dello sport e cioé nelle categorie elencate e classificate come possibili collaboratori in ambito federale e associativo sportivo che partono ovviamente dagli atleti, per arrivare agli arbitri e giudici di gara , passando per i quadri tecnici e dirigenziali ( allenatori, istruttori, direttori sportivi ecc.);
– il secondo perché tali figure in quanto già preesistenti e impegnate in altri comparti lavoristici, erano state oggetto di precedente sistema regolamentare sia fiscale che contributivo che quindi si è ritenuto di confermare .
Escludere però i collaboratori non tesserati , quindi in genere quelli amministrativi – gestionali, dal possibile inserimento nel RASI ma consentendolo solo nel LUL del centro per l’impiego in quanto riferito ad una figura lavorativa e ad un adempimento già previsti in precedenza anche fuori del comparto sportivo, appare dissonante rispetto alla affermata equivalenza dei registri e alla realizzata individuazione del neo-comparto lavoristico sportivo creato dalla riforma del lavoro sportivo.
L’occasione di creare un sistema specifico di regole applicate e riferite ad un tipo di attività prima non regolata e quindi operare la definizione unitaria e sistematica di un nuovo comparto giuslavoristico – quello sportivo dilettantistico – comprendente sia il contesto normativo sia quello tecnico operativo , sia le regole sia gli strumenti, cioé la previsione effettiva di una sorta di unicum completo e innovativo non doveva essere sprecata.
Inoltre l’occasione è assolutamente irrinunciabile per perseguire un rilevante salto di modernizzazione e qualificazione di un settore, quello sportivo, purtroppo e troppo spesso trascurato e affidato a improvvisazione e pressapochismo.
La soluzione è semplice: prevedere la figura del contrattto dei co.co.co. amministrativi gestionali dello sport e il loro possibile inserimento nel RASI ai fini delle necessarie comunicazioni.
In questo modo si ottengono due risultati utilissimi :
1 – si consente all’operatore sportivo di operare direttamente ed esclusivamente sul solo RASI per i propri adempimenti amministrativi;
2 – si semplifica il lavoro di controllo sul comparto sportivo in quanto tutti gli adempimenti andrebbero ricercati nel solo RASI.
Avvocatoprovvidenza.it
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